Descrizione
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile. Dall'unione civile derivano diritti e doveri reciproci: è necessario contribuire ai bisogni comuni, coabitare e aiutarsi moralmente e materialmente.
Per unirsi civilmente occorre presentare apposita domanda a un Comune a scelta.
Approfondimenti
Se non c'è altro accordo patrimoniale, il regime patrimoniale dell'unione civile è lacomunione dei beni.
Anche per le unioni civili valgono le norme su:
- fondo patrimoniale
- comunione legale
- comunione convenzionale
- regime di separazione dei beni
- impresa familiare.
I due partner devono concordare e comunicare l'indirizzo della residenza comune.
I partner possono decidere di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi.
Il cognome comune, se diverso, può essere anteposto o posposto al proprio.
La decisione deve essere comunicata al Comune, ma non comporterà alcuna variazione anagrafica né di stato civile.
Il documento che attesta l'unione civile è rilasciato dall’ufficiale di stato civile e contiene:
- i dati anagrafici delle parti
- il regime patrimoniale
- l'indirizzo di residenza comune
- i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
Nei certificati e negli atti che contengono lo stato civile è possibile scrivere "unito civilmente" o "unita civilmente".
Se uno straniero vuole unirsi civilmente in Italia, deve presentare al Comune una dichiarazione dell'autorità competente che attesti che non vi sono impedimenti alla celebrazione di unione civile in Italia.
I cittadini italiani residenti all'estero possono celebrare l'unione civile presso i Consolati d'Italia. Le unioni civili costituite presso l’ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE.
Nel caso di unione civile tra due persone delle quali almeno una di cittadinanza italiana, costituita di fronte alle autorità estere, la domanda di trascrizione deve essere presentata all'ufficio consolare italiano estero della circoscrizione di residenza.
Non è possibile costituire un'unione civile se uno dei due partner:
- è sposato o già unito civilmente
- è stato interdetto per infermità mentale
- ha un rapporto di parentela, affinità o adozione con l'altro partner
- è stato condannato per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o del partner della precedente unione civile.
L’unione civile si scioglie quando:
- uno o entrambi i partner presentano domanda al Comune
- uno dei partner muore
- uno dei partner cambia sesso.
Per lo scioglimento si applicano le norme del Decreto legge 12/09/2014, n. 132. In questo caso occorre presentare una dichiarazione al Comune di residenza di una delle parti o al Comune in cui è stata registrata la dichiarazione costitutiva dell'unione.
È possibile sciogliere l’unione anche da un avvocato dopo una negoziazione assistita.