Chiedere il rilascio del libretto internazionale di famiglia

Descrizione

Chiedere il rilascio del libretto internazionale di famiglia

Il libretto di famiglia internazionale è un documento che riporta gli eventi di stato civile (matrimonio, nascita figli, morte) che riguardano i componenti della famiglia.

Alla Convenzione di Parigi del 12 Settembre 1974, che ha istituito il libretto, hanno aderito e ratificato l'accordo i seguenti paesi: Grecia, Italia, Lussemburgo e Turchia.

Le certificazioni contenute nel libretto di famiglia internazionale hanno la stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dall’autorità competente, quindi il libretto può essere presentato in sostituzione dei certificati che esso contiene.

Se il libretto internazionale di famiglia dovesse essere utilizzato in un Paese che non ha aderito alla Convenzione di Parigi, questo sarà oggetto di legalizzazione o di apostillazione secondo la legislazione vigente in materia.

L'esibizione del libretto internazionale di famiglia è utile ai coniugi che trasferiscono la loro residenza all'estero, in quanto evita continue richieste di certificati in Italia: per contratti di locazione, assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche, ecc.

Il libretto internazionale di famiglia può essere rilasciato sia al momento della celebrazione del matrimonio o della sua trascrizione sia in un momento successivo. 

La domanda deve essere fatta all'ufficio di stato civile del Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio. Può essere chiesto anche tramite il Consolato Italiano del paese dove il cittadino risiede.

Le generalità dei figlio vengono registrate dal Comune in cui sono depositati gli atti di nascita dei medesimi.

Requisiti

Il libretto è rilasciabile agli sposi che hanno contratto matrimonio in Italia o il cui atto di matrimonio sia stato trascritto in Italia, per essere uno (almeno uno) degli sposi cittadino italiano.

Il libretto di famiglia non può essere rilasciato per la prima volta quando, successivamente al matrimonio, siano intervenuti:

  • separazione di fatto o legale
  • divorzio
  • decesso del coniuge.