Concessione dell'assegno di maternità

(urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452~art13)
  • Servizio attivo
Procedimento di concessione dell'assegno di maternità

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto alle cittadine in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere madri cittadine:
  • essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
  • avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
  • avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:

  • se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi
  • in caso di decesso della madre del neonato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).

Il limite relativo al modello ISEE è pari a 20.221,13 €.

Approfondimenti

    Cosa serve

    Per accedere al servizio, assicurati di avere:

    • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
    • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

    Cosa si ottiene

    Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un contributo economico.

    Tempi e scadenze

    Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

    Accedi al servizio

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Termini e condizioni di servizio

    Contatti

    Argomenti:
    • Assistenza sociale
    Categorie:
    • Salute, benessere e assistenza
    Ultimo aggiornamento: 25/10/2024 12:05.31